Unternavigation

La sicurezza sociale a livello internazionale

La storia del welfare svizzero è strettamente collegata con quella di alcune organizzazioni internazionali attive nel campo della politica sociale  che hanno esercitato un'influenza significativa, sebbene spesso in modo indiretto o informale,  sulla Svizzera. 

In quanto Stato neutrale, la Svizzera è il Paese prescelto per la sede di organizzazioni internazionali come la Società delle Nazioni o le agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Se, da un lato, essa entra a far parte della Società delle Nazioni nel 1920, poco dopo la sua fondazione, dall’altro esita a lungo ad aderire a molte altre organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa, il Fondo monetario internazionale o le Nazioni Unite.  Questo atteggiamento è determinato in parte da riserve dovute alla politica della neutralità, in parte all'isolazionismo politico diffuso fra la borghesia a fronte di una forte integrazione dell'economia elvetica in quella mondiale.

Nel campo della politica sociale la Svizzera cura stretti rapporti con diverse organizzazioni internazionali e sovranazionali, fra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Unione Europea e i suoi precursori (Comunità economica europea CEE, Comunità europea CE). Inoltre, nell'ambito del diritto sociale essa conclude convenzioni internazionali con complessivamente 44 Stati.

Fino agli anni 1970 l'OIL è l'organizzazione internazionale più importante per le questioni riguardanti la sicurezza sociale. Fondata nel 1919 come istituzione della Società delle Nazioni, dal 1946 è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite. I suoi organi sono il segretariato permanente (Ufficio internazionale del lavoro),  il consiglio di amministrazione e l'assemblea plenaria che si riunisce una volta all'anno nella Conferenza internazionale del lavoro. Il consiglio di amministrazione e l'assemblea plenaria sono composti, secondo un principio di rappresentanza tripartita, per un terzo da rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro e dei dipendenti. Scopo di questa forma organizzativa corporativistica è diffondere in tutto il mondo a partire dai Paesi industrializzati l'idea della pace e della sicurezza sociale. Il principale strumento è rappresentato dalle decisioni di diritto sociale e del lavoro dell'OIL. La Conferenza internazionale del lavoro adotta convenzioni e raccomandazioni su questioni attinenti alla sicurezza sociale, ai diritti umani, alla giustizia sociale e allo sviluppo della società. Le decisioni dell'OIL entrano in vigore una volta ratificate dai Paesi membri.

Nonostante la Svizzera sia uno dei membri fondatori dell'OIL e abbia ospitato anche il suo precursore più importante, l'Ufficio internazionale del lavoro, fondato nel 1901 con sede a Basilea, il suo rapporto con l'organizzazione è ambivalente. Mentre alcuni rappresentanti del sistema di sicurezza sociale svizzero, come per esempio il direttore dell’INSAI (ora Suva) Alfred Tzaut o l'esperto AVSErnst Kaiser, assumono incarichi dirigenziali negli organi peritali dell'OIL o nell'Associazione internazionale di sicurezza sociale (AISS) vicina all'OIL,  la Svizzera ratifica con titubanza le convenzioni e raccomandazioni dell'OIL. Durante i primi 80 anni di esistenza dell'OIL, la Confederazione elvetica adotta solo circa il 30 per cento delle sue decisioni (56 di 183). Contando solo le decisioni nell'ambito della sicurezza sociale e della sicurezza sul lavoro, si ottiene un totale di 14 su 40 convenzioni  adottate (ossia circa un terzo delle convenzioni adottate tra il 1919 e il 2000). Il motivo delle riserve nutrite dalle autorità elvetiche rispetto alle decisioni dell'OIL risiede nella diversa concezione di sicurezza sociale. Dopo la Seconda Guerra mondiale l'OIL predilige un modello integrato di sicurezza sociale caratterizzato da un sistema di prestazioni statali.  Intorno al 1950 la Svizzera dispone, a livello statale, solo di un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (INSAI/Suva) e di un'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) con esigua dotazione finanziaria, completate da sistemi assicurativi privati relativamente forti come le casse pensioni e le casse malati. L'assicurazione invalidità verrà introdotta solo nel 1960, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione nel 1977, l'obbligo assicurativo contro le malattie nel 1996 e l'indennità di maternità appena nel 2005. Date queste premesse, il Consiglio federale può seguire solo in parte anche la Dichiarazione di Filadelfia, adottata dall'OIL nel 1944, che nel 1946 diventa parte integrante della costituzione dell'organizzazione e ne fissa le rivendicazioni centrali di politica sociale. Inoltre, le autorità elvetiche non sono nella posizione di firmare il trattato più importante dell'OIL del dopoguerra, ossia la Convenzione sulla norma minima di sicurezza sociale del 1952, con cui gli Stati firmatari si impegnano a garantire standard minimi nell'ambito di almeno tre su nove assicurazioni di sicurezza sociale. Solo nel 1977, in seguito all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, la Svizzera soddisfa questa condizione e può quindi aderire alla Convenzione.

Per le questioni attinenti allo Stato sociale il rapporto della Svizzera con il Consiglio d'Europa presenta contraddizioni simili.  Se, da un lato, dopo l'adesione nel 1963 la Svizzera conta fra i Paesi membri più attivi del Consiglio d'Europa, per esempio nel campo della politica dei diritti umani e delle democrazie, e adotta anche alcune convenzioni di politica sociale, in particolare il Codice Europeo di Sicurezza sociale del 1964, dall'altro non aderisce alla Carta sociale europea del 1961 o a diverse convenzioni importanti sull'assicurazione per la vecchiaia e contro le malattie.  Uno dei principali ostacoli all'adozione della Carta sociale europea è lo statuto degli stagionali, basato sulla politica della migrazione, che nega alcuni diritti sociali fondamentali agli stranieri e alle straniere.

La Svizzera entra a far parte dell'OCSE come membro fondatore nel 1961. Il rapporto con essa è più semplice in quanto l'OCSE non è un ente normativo, ma cerca piuttosto a influire sugli Stati membri tramite organi consultivi e attività di ricerca e pubblicazione, in particolare nell'ambito di studi statistici comparativi.  Inoltre, dagli anni 1960 la Svizzera intrattiene relazioni strette anche con l'Unione Europea (UE) e i suoi precursori, nonostante non ne sia membro.  I primi accordi con la CEE o la CE riguardano innanzitutto la copertura assicurativa transfrontaliera delle persone migranti. Una più vasta armonizzazione del diritto sociale della Svizzera e dell'UE viene raggiunta nel 1999 con la firma dell'Accordo sulla libera circolazione nel quadro dei trattati bilaterali. L'avvicinamento della Svizzera all'UE crea però indirettamente nuove disuguaglianze, in particolare riguardo al trattamento relativamente liberale riservato ai cittadini e alle cittadine degli Stati membri dell'UE e quello più restrittivo nei confronti delle persone migranti provenienti da Paesi al di fuori dell'UE.

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Thomas Gees, Die Schweiz im Europäisierungsprozess. Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konzepte am Beispiel der Arbeitsmigrations-, Agrar- und Wissenschaftspolitik 1947-1974. Zurigo 2006; Martin Senti, Die Schweiz in der ILO, Berna 2000; Martin Lengwiler, «Expert networks and the ILO in 20th century accident insurance» in: Sandrine Kott, Joëlle  Droux , Globalizing social rights. The ILO and beyond, London 2013, pagg. 32-46; HLS / DHS / DSS: Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); Consiglio d'Europa; Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Unione Europea (UE). 

(12/2014)