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1877

Protezione del lavoro innovativa: giornata lavorativa di 11 ore e divieto del lavoro infantile

Nel 1877 il giovane Stato federale emana una legge sul lavoro nelle fabbriche dal carattere innovativo a livello internazionale. Per la prima volta lo Stato interviene nella libertà contrattuale ed emana direttive sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici. Limita l’orario di lavoro e tutela in particolare i bambini e le donne.

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Nel 1877 il Popolo approvò di misura, nonostante la resistenza di molti industriali, la legge federale sul lavoro nelle fabbriche. Grazie alla nuova normativa, la Confederazione intervenne direttamente nei rapporti economici limitando la libertà contrattuale e l’autonomia degli imprenditori. A livello internazionale, la Svizzera diventò così  uno dei pionieri nel settore della protezione dei lavoratori e delle lavoratrici.

Sulla base di studi, già negli anni 1860 enti di pubblica utilità e medici avevano messo in guardia sulle precarie condizioni di lavoro, i pericoli per la salute e l’incolumità della manodopera operaia e la diffusione del lavoro infantile. Da allora la protezione della salute e della capacità produttiva degli operai e delle operaie diventò il tema principale del dibattito sulla “questione sociale”. La revisione totale della Costituzione federale del 1874 conferì alla Confederazione la facoltà di emanare delle norme sul lavoro infantile, sulla limitazione degli orari di lavoro e sulla protezione della manodopera.

La legge federale sul lavoro nelle fabbriche, che applicava la norma costituzionale, riprese in molti punti la legislazione dei Cantoni che avevano regolamentato già in precedenza il lavoro industriale. Il Canton Zurigo, ad esempio, aveva imposto restrizioni al lavoro infantile già nel 1815. La legge del Canton Glarona del 1864, che per la prima volta regolava anche il lavoro degli adulti, aprì la strada allo sviluppo della protezione dei lavoratori e delle lavoratrici. La legge sul lavoro nelle fabbriche limitava la giornata lavorativa a undici ore, vietando il lavoro notturno e domenicale, l’impiego di bambini con meno di 14 anni e di donne incinte o puerpere. I direttori delle fabbriche dovettero rispettare le norme e diventarono perseguibili in caso di infortuni. L’osservanza della legge veniva controllata da ispettori. Queste prescrizioni valevano tuttavia solo per le fabbriche, ma non per le piccole industrie e tanto meno per l’agricoltura. Nel 1882 erano soggette alla nuova legge solo 134'000 persone, cioè circa il 10 per cento della manodopera.

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Siegenthaler Hansjörg (ed.) (1997), Wissenschaft und Wohlfahrt. Moderne Wissenschaft und ihre Träger in der Formation des schweizerischen Wohlfahrtsstaates während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Zürich; Gruner Erich (1968), Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert, Bern; HLS / DHS / DSS: Leggi sulle fabbriche.

(12/2014)