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1902

Un’assicurazione sociale per i soldati

Il tentativo del 1900 di introdurre un’assicurazione contro le malattie e gli infortuni non fallisce completamente. Solo due anni dopo la sconfitta alle urne entra in vigore la parte non contestata del progetto: l’assicurazione militare. I soldati diventano così il primo gruppo di popolazione a beneficiare di un’assicurazione sociale.

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Il desiderio dei Cantoni svizzeri e degli Stati europei di sostenere materialmente i soldati malati o infortunati risale alla prima età moderna. Nel 1852 nello Stato federale svizzero entra in vigore il regime pensionistico militare, che verrà poi sottoposto a revisione nel 1875. Nel 1887, su iniziativa privata, viene inoltre istituita un’assicurazione contro gli infortuni per una parte delle truppe. Nel contempo, la Confederazione elabora una soluzione ampiamente condivisa che dovrebbe portare all’introduzione di un’assicurazione generale contro le malattie e gli infortuni, destinata ai soldati oltre che ai lavoratori dell’industria. Il progetto di legge del 1900 (Lex Forrer) viene tuttavia bocciato in votazione popolare. Le autorità federali decidono quindi di separare l’assicurazione militare – non contestata – dal resto del progetto, contestato da molti. La legge federale concernente l’assicurazione dei militari contro le malattie e gli infortuni viene approvata nel 1901 e posta in vigore l’anno successivo. Nasce così la prima assicurazione sociale svizzera.

Con l’introduzione dell’assicurazione militare federale, il principio dell’assicurazione sostituisce quello della previdenza nella gestione dei casi riguardanti militari malati o infortunati. La Confederazione non limita più le indennità alle persone indigenti, ma le concede a tutti i membri dell’esercito in base alla durata e alla gravità del danno subito. L’assicurazione risponde per le malattie e gli infortuni insorti durante il servizio, anche se non risultano direttamente legati all’attività militare. Non copre invece le malattie pregresse che si manifestano di nuovo o peggiorano durante il servizio. Le prestazioni assicurative includono il vitto e le cure fino al pieno recupero fisico, così come un’indennità di malattia. Dato il caso possono inoltre contenere una rendita di invalidità per i soldati, un assegno in caso di morte e una rendita per i familiari superstiti.

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Militärversicherungs-Schriftenreihe, 1, 1976 u. 2, 1979; Maeschi Jürg (2000), Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Bern; Morgenthaler W. (1939), Militärversicherung, in Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, 179-80, Bern.

(12/2014)