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1975

Introduzione del principio del domicilio nell’aiuto sociale

Fino agli anni 1970 le persone che si trovano in una situazione di povertà possono essere allontanati dal luogo di domicilio e rinviati nel Comune d’origine. Nel 1975 questa disposizione viene definitivamente abolita e tutte le persone di nazionalità svizzera  godono della piena libertà di domicilio indipendentemente dalla loro situazione economica.

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Il 7 dicembre 1975 i votanti sfruttarono l’occasione che si presentò loro di liberarsi di un vecchio fardello del passato: il 76 per cento votò infatti a favore dell’introduzione del principio del domicilio nell’assistenza sociale. Da questo momento in poi le persone di nazionalità svizzera bisognose di assistenza poterono quindi beneficiare della piena libertà di domicilio.

Pur garantendo questo diritto, la Costituzione federale del 1874 prevedeva un’eccezione per le persone svizzere bisognose di assistenza: se il Cantone d’origine non era disposto a fornire loro assistenza, il Cantone di dimora poteva privarle del domicilio e disporne il rientro nel Cantone d’origine. Le espulsioni da un Cantone erano inoltre ammesse per ragioni di polizia, in particolare nel caso di pregiudicati.

Già nel 1916 alcuni Cantoni avevano cercato, tramite concordato, di limitare provvedimenti di questo genere, ma la pratica del «rimpatrio» nel Cantone d’origine e le punizioni per mancata osservanza della decisione di rinvio perdurarono ancora fino agli anni 1960. Fu solo nel 1964 che anche gli ultimi Cantoni aderirono al Concordato sull’assistenza nel luogo di domicilio. La modifica costituzionale approvata nel 1975, ancorata a livello di legge due anni dopo, istituì così l’obbligo generale di assistenza nel luogo di domicilio. La legge federale del 1977 sull’assistenza rappresentò quindi una cesura essenziale nella storia del diritto assistenziale svizzero, in cui il principio dell’assistenza nel luogo di origine aveva sempre svolto un ruolo importante. Tuttavia, anche secondo la nuova legge il Cantone di dimora poteva chiedere al Cantone di origine, per un periodo di dieci anni, il rimborso delle spese d’assistenza. Nel 1990 la durata dell’obbligo di rimborso venne abbreviata a due anni e suppressa nel 2013.

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Matter Sonja (2011), Das Wohnort- und Heimatortprinzip in der Fürsorge vor 1975, in J. Mooser, S. Wenger (ed.), Armut und Fürsorge in Basel, 239–248, Basel; Kreis Georg (2011), 1975 – Das endliche Ende der Heimschaffungen in der Fürsorge, in J. Mooser, S. Wenger (ed.), Armut und Fürsorge in Basel, 249–259, Basel. HLS / DHS / DSS: Assistenza publica; Volksabstimmungen.

(12/2014)