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Prestazioni complementari (PC)

Dopo la loro istituzione né l'AVS né l'AI versano rendite in grado di coprire il fabbisogno vitale. Nel 1965 il Parlamento decide pertanto di introdurre le prestazioni complementari. Intese inizialmente solo quale soluzione transitoria, esse diventeranno presto parte integrante dello Stato sociale svizzero.

Dopo l’introduzione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), avvenuta nel 1948, appare presto chiaro che la previdenza per la vecchiaia statale non è in grado di adempiere il mandato costituzionale della copertura del fabbisogno vitale. Questo vale anche per l’assicurazione per l’invalidità (AI), istituita nel 1960. Ne consegue che a metà degli anni Sessanta in Svizzera circa 200 000 beneficiari di rendite AVS e AI vivono al di sotto del minimo esistenziale. Queste persone non dispongono di alcuna previdenza professionale o sostanza propria e dipendono dall’assistenza socialeo dall’aiuto di familiari. Particolarmente colpiti sono le donne, i lavoratori indipendenti, i lavoratori a tempo parziale e le persone con interruzioni della carriera lavorativa e bassi redditi.

Introduzione delle prestazioni complementari

Nel quadro della 6a revisione dell’AVS (1962-1964), le autorità si prefiggono di affrontare il problema molto discusso della povertà degli anziani. Il dibattito verte innanzitutto sulla previdenza per la vecchiaia nel suo complesso e la domanda centrale è se sia opportuno aumentare considerevolmente le prestazioni dell’AVS. Questo approccio è osteggiato soprattutto dai datori di lavoro e dai partiti borghesi, i quali ritengono che l’AVS debba rimanere un’assicurazione di base e che la previdenza per la vecchiaia vada sviluppata a medio termine tramite la previdenza professionale (casse pensioni;1972: dottrina dei tre pilastri). Grazie all’andamento positivo dell’economia e dei salari negli anni del boom (1950-1975: alta congiuntura) questa soluzione diventa realizzabile. Nell’ambito della 6a revisione dell’AVS le rendite di vecchiaia vengono aumentate di un terzo in modo da seguire l’andamento dei salari. Per risolvere il problema della povertà degli anziani è tuttavia necessario un ulteriore strumento di sicurezza sociale. Nel 1965, in adempimento di un intervento parlamentare del 1962 del consigliere nazionale socialdemocratico ed ex consigliere federale Max Weber, viene quindi decisa l’introduzione delle prestazioni complementari. Hanno diritto a queste ultime gli assicurati che con la rendita AI o AVS e gli importi della previdenza professionale non raggiungono un reddito minimo. Il versamento delle nuove prestazioni inizia nel 1966.

Le prestazioni complementari diventano parte della sicurezza sociale

Inizialmente, le prestazioni complementari sono previste soltanto quale soluzione transitoria. L’intenzione è quella di sopprimerle al momento in cui l’AI e la previdenza per la vecchiaia combinata (AVS e casse pensioni) raggiungano un livello tale da garantire la copertura del fabbisogno vitale. Poiché questo obiettivo non è sufficientemente raggiunto, le prestazioni complementari vengono mantenute e sono oggi parte integrante della sicurezza sociale svizzera.

Le prestazioni complementari sono una via di mezzo tra un’assicurazione e l’aiuto sociale: se da una parte sono commisurate al bisogno e finanziate tramite la fiscalità generale, come l’aiuto sociale, dall’altra i diritti dei beneficiari e il quadro delle prestazioni sono più regolamentati che nel caso dell’assistenza e il reddito minimo è il più elevato tra quelli previsti dallo Stato sociale svizzero. Sul piano giuridico, le prestazioni complementari fanno inoltre parte dei sistemi dell’AVS e dell’AI, sebbene non funzionino in base al principio assicurativo. Nell’ottica del sistema dei tre pilastri della previdenza per la vecchiaia, le prestazioni complementari sono considerate anche quali «cassa pensioni della povera gente».

Dall’entrata in vigore della 2a revisione della legge sulle prestazioni complementari, nel 1987, anche le persone che soggiornano in un istituto di cura e non dispongono di un reddito sufficiente possono finanziare le loro spese, spesso molto elevate, tramite le prestazioni complementari. Oggi oltre la metà delle persone ricoverate in un istituto di cura beneficia di tali prestazioni, che permettono di finanziare anche una parte delle cure Spitex. Le prestazioni complementari assumono così anche la funzione di un’assicurazione per le cure, che in Germania costituisce un ramo a sé stante dello Stato sociale. Nel 2019 il Parlamento inasprisce le condizioni di diritto alle prestazioni complementari. La riforma prevede anche l’innalzamento delle pigioni massime riconosciute, disposizioni più severe per le persone con sostanza e un abbassamento della rendita minima. 

Amministrazione e finanziamento

L’amministrazione delle prestazioni complementari è un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni. I Cantoni versano le prestazioni in collaborazione con le casse di compensazione. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali versa loro sussidi e funge da autorità di vigilanza. Inizialmente la Confederazione versava ai Cantoni un contributo compreso tra il 10 e il 35 per cento delle prestazioni complementari in funzione della capacità finanziaria di ciascuno di essi. Dall’entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti (NPC), nel 2008, i Cantoni devono assumere integralmente le spese di cura e di soggiorno in istituto, incluse nelle prestazioni complementari. Le rimanenti spese sono ripartite tra la Confederazione (5/8) e i Cantoni (3/8). Nel quadro della NPC, il sistema delle prestazioni complementari è stato sostanzialmente riveduto e inserito a pieno titolo nella Costituzione.

> Le prestazioni complementari in cifre

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Leimgruber Matthieu, Solidarity without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890–2000, Cambridge 2008; Luchsinger Christine, Solidarität, Selbständigkeit, Bedürftigkeit. Der schwierige Weg zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in der AHV, 1939-1980, Zurigo 1995; Carigiet Erwin e Koch Uwe, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV. Darstellung, Charakterisierung und Wirkungsweise, Zurigo 2009.

(05/2020)