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L’organizzazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD)
Nel 1977 entra in vigore l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, la cui organizzazione si basa in gran parte sulle istituzioni esistenti: particolarmente importante è il ruolo di casse di disoccupazione e uffici del lavoro. La vigilanza sui diversi istituti di diritto pubblico e privato è affidata a un’autorità federale: l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro.
Dalla fondazione delle prime casse di disoccupazione alla fine del 19° secolo, una parte dei lavoratori ha la possibilità di assicurarsi a titolo facoltativo contro il rischio della disoccupazione. Alcuni Cantoni introducono inoltre, prima della Confederazione, l’obbligo assicurativo generalizzato o per una parte dei lavoratori. Fondamentalmente, per poter beneficiare di prestazioni in caso di perdita dell’impiego, i lavoratori devono affiliarsi a una cassa di disoccupazione sindacale, paritetica o pubblica. Le casse di disoccupazione sono responsabili per il controllo degli assicurati, l’incasso dei contributi e il versamento delle prestazioni.
A partire dal 1924 la Confederazione concede un sovvenzionamento a questi istituti e ne affida la vigilanza all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML, dal 1999 SECO). Quest’ultimo esercita inoltre la funzione di controllo e vigilanza sul rispetto della legge quadro sull’AD e si occupa del coordinamento degli uffici del lavoro cantonali. Prima dell’introduzione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, l’UFIAML è responsabile delle revisioni di legge concernenti l’AD e dunque anche nel 1974, quando a una commissione di esperti è affidato il compito di elaborare una legge sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Ripartizione delle competenze tra UFIAML, uffici del lavoro e casse di disoccupazione
La nuova legge sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione si basa in gran parte sulle istituzioni esistenti: la sua esecuzione è affidata alle già affermate casse di disoccupazione e agli uffici del lavoro, mentre la vigilanza su questa assicurazione rimane di competenza dell’UFIAML,diversamente da quanto accade per le altre assicurazioni sociali, di competenza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. La ragione di questa diversa attribuzione del della competenza è che l’AD e gli istituti ad essa connessi sono strettamente legati alla regolamentazione del mercato del lavoro. La legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) conclude nel il suo iter legislativo nel 1982 e da allora disciplina la nuova amministrazione centralizzata dell’AD Quest’ultima è organizzata principalmente in tre settori: contributi, indennità di disoccupazione e collocamento.
L’organizzazione e la vigilanza del finanziamento dell’assicurazione vengono centralizzati presso l’UFIAML, mentre il finanziamento dei contributi salariali avviene ora su base paritetica: una metà è versata dagli assicurati, l’altra metà dai datori di lavoro. Queste entrate confluiscono nell’ufficio di compensazione dell’AD facente capo all’UFIAML, il quale è competente per la contabilizzazione dei contributi e il controllo dei servizi cantonali e delle casse di disoccupazione, alle quali versa il denaro per le indennità e le spese amministrative. L’ufficio di compensazione, dal canto suo, deve rendere conto alla Commissione di sorveglianza, incaricata di controllare l’evoluzione del fondo di compensazione e di assistere il Consiglio federale. Composta di rappresentanti delle parti sociali, della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche, la Commissione di sorveglianza costituisce ancora oggi l’organo esecutivo supremo dell’AD.
Il versamento delle indennità di disoccupazione è affidato sin dall’inizio alle casse di disoccupazione di diritto pubblico e privato. Con l’introduzione della LADI, i lavoratori dipendenti sono assicurati automaticamente. In caso di perdita del lavoro, se adempiono le condizioni di diritto alle indennità di disoccupazione, possono annunciarsi presso una cassa di loro scelta. Le prime casse di disoccupazione fondate dai sindacati rivestono ancora oggi un ruolo importante nell’organizzazione dell’AD. Oltre alle casse di diritto privato, in ogni Cantone vengono istituite casse di diritto pubblico, riunite nell’Associazione delle casse pubbliche di disoccupazione.
I servizi cantonali sono incaricati del collocamento e del controllo delle persone disoccupate, compiti che possono delegare agli uffici del lavoro comunali. Questi hanno la facoltà di utilizzare i mezzi finanziari dell’AD per attuare misure di prevenzione come corsi o programmi di occupazione, decisi dai servizi cantonali, che devono rendere conto in merito all’ufficio di compensazione.
Nonostante la netta ripartizione dei compiti, uffici del lavoro e casse di disoccupazione lavorano a stretto contatto: per il riconoscimento del diritto alle indennità, i disoccupati devono recarsi agli uffici del lavoro, i quali ne accertano la disponibilità e appongono un timbro su una tessera di controllo; su presentazione di questa tessera le casse di disoccupazione versano poi le indennità. Oltre che di versare le indennità, le casse di disoccupazione sono incaricate anche di applicare le sanzioni, per esempio in caso di disdetta del rapporto di lavoro da parte del lavoratore. La sanzione può consistere ad esempio nella sospensione del diritto alle indennità per un determinato numero di giorni, vale a dire la cancellazione di una parte delle indennità di disoccupazione. Questa disposizione è ancora oggi in vigore.
L’organizzazione della politica di attivazione dal 1995
Nel 1995 l’Assemblea federale adotta la seconda revisione parziale della LADI, la quale prevede la riorganizzazione dell’organizzazione dell’AD e l’introduzione di una politica di attivazione incentrata sulla reintegrazione dei disoccupati. Mentre il versamento delle indennità rimane di competenza delle casse di disoccupazione, le funzioni degli uffici del lavoro (vale a dire il collocamento e il controllo dei disoccupati) vengono assunte dagli uffici regionali di collocamento (URC). Il controllo della disponibilità fisica dei disoccupati non è più effettuato per mezzo dei timbri, bensì attraverso colloqui di consulenza mensili, in occasione dei quali è verificato l’impegno degli assicurati nella ricerca di un lavoro e vengono segnalati posti di lavoro e provvedimenti di formazione e di occupazione. Il finanziamento degli URC, entrati in funzione nel 1997, è coperto attraverso l’assicurazione per la disoccupazione. Nel 2008 si conta un centinaio di URC in tutta la Svizzera.
Al fine di promuovere la reintegrazione dei disoccupati, i Cantoni devono sviluppare e attuare cosiddetti provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), che comprendono anche corsi di formazione e programmi di occupazione, volti a migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati. I Cantoni sono responsabili di garantire la disponibilità di sufficienti posti per la partecipazione ai PML attraverso i mezzi finanziari forniti dall’assicurazione contro la disoccupazione. A tale scopo essi istituiscono i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (servizi LPML), incaricati di pianificare, coordinare, valutare e sviluppare i PML.
Sia a livello locale che nazionale, l’offerta e l’attuazione dei PML sono di competenza di istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ai quali l’assicurazione contro la disoccupazione rimborsa le spese necessarie. I servizi cantonali competenti esercitano la sorveglianza sui fornitori di PML e controllano il rispetto dei contratti di prestazioni. A loro volta, i Cantoni sono tenuti a rendere conto alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO, ex UFIAML), la quale impartisce periodicamente istruzioni per garantire un’applicazione uniforme del diritto. In questo modo, in qualità di autorità di vigilanza, controlla il rispetto delle prescrizioni legali nell’ambito dell’attuazione.
Con l’aumento dell’importanza del principio di attivazione anche in altri rami assicurativi, cresce l’esigenza di una maggiore collaborazione. La collaborazione interistituzionale (CII) ha lo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività e le offerte dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione invalidità, dell’aiuto sociale e della formazione professionale che sono destinate all’integrazione professionale.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Magnin, Chantal (2005): Beratung und Kontrolle. Widersprüche in der staatlichen Bearbeitung von Arbeitslosigkeit, Seismo Verlag Zürich; Tabin Jean-Pierre, Togni Carola (2013), L’assurance chômage en Suisse. Une socio-histoire (1924-1982), Lausanne.
(02/2019)