Unternavigation

Stranieri

Nel 20° secolo, a seconda del loro permesso di soggiorno, gli stranieri che immigrano in Svizzera ricevono una copertura sociale limitata. I lavoratori stagionali in particolare sono perlopiù esclusi dalle prestazioni sociali. Dopo la Seconda Guerra mondiale, grazie agli accordi bilaterali in materia di assicurazioni sociali, la situazione degli stranieri inizia gradualmente a migliorare, ma è solo nel 2002, con l’abolizione dello statuto di stagionale, che questi ottengono un’ampia uguaglianza giuridica.

Nel 19° secolo gli stranieri sono esclusi dall’assistenza pubblica, legata al diritto di cittadinanza nel Comune, e dipendono pertanto dall’aiuto di istituzioni private di beneficenza. La situazione inizia a mutare verso la fine del secolo, con il passaggio graduale al principio dell’obbligo assistenziale da parte del Comune di domicilio. Gli stranieri che dispongono di un reddito regolare possono assicurarsi contro i rischi di malattia e di decesso aderendo ad una società di mutuo soccorso, ma nella pratica solo una minima parte dei lavoratori è iscritta a uno di questi istituti.

A partire dagli anni 1870, la Confederazione inizia a rafforzare le misure di protezione dei lavoratori, introducendo in seguito le prime assicurazioni sociali. A questo punto sorge la questione di quanto gli stranieri debbano godere di questi diritti. Fino alla Prima Guerra mondiale la tendenza in ambito politico è quella di concedere ai lavoratori stranieri la parità di trattamento, poiché la politica sociale è utilizzata quale strumento per creare un legame tra la forza lavoro straniera e i datori di lavoro svizzeri e contenere così il potenziale di conflitti. Questa linea di condotta si rispecchia sia nella legge sulle fabbriche del 1877 che nella Lex Forrer del 1900.

La Prima Guerra mondiale segna una svolta sul fronte della politica migratoria. Con la parola d’ordine dell’«inforestierimento», nella classe politica e tra la popolazione inizia a diffondersi un atteggiamento critico nei confronti dell’immigrazione, che sfocia in una restrizione della stessa.

Già nella legge federale sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI) del 1912 si trovano i primi chiari segni di discriminazione. Sulla base di questa legge, infatti, fino al 1927 i lavoratori stranieri provenienti da Paesi che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Svizzera avranno diritto solo a tre quarti delle prestazioni assicurative. Il principio della reciprocità prevede che i cittadini di un determinato Paese abbiano accesso alle assicurazioni sociali in Svizzera, se i cittadini svizzeri residenti in quel Paese vi godono dello stesso diritto. Inoltre, la LAMI non copre le malattie professionali le cui cause risalgono al periodo precedente il soggiorno in Svizzera. Nel 1931, la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri cristallizza l’atteggiamento critico nei confronti dell’immigrazione creando gli statuti di «dimorante temporaneo» e «stagionale». Da questo momento gli stranieri vengono distinti secondo la durata della loro permanenza: quelli che risiedono stabilmente vengono considerati quasi come cittadini svizzeri, mentre gli stagionali sono perlopiù esclusi dalla previdenza sociale.

Inizialmente le casse di disoccupazione non fanno distinzione tra persone impiegate con o senza diritto di cittadinanza, ma la legge federale concernente i sussidi all’assicurazione contro la disoccupazione del 1924 prevede la possibilità di escludere dalle casse gli stranieri provenienti da Paesi che non hanno stipulato accordi di reciprocità con la Svizzera. Sulla scorta di questa base giuridica, negli anni 1930 si sviluppa una linea di condotta più restrittiva: gli stranieri vengono completamente esclusi dalle casse e in caso di disoccupazione devono lasciare il Paese. Durante la crisi degli anni 1970questa politica migratoria contribuirà a mantenere il tasso di disoccupazione tra i cittadini svizzeri relativamente basso rispetto alla perdita di posti di lavoro registrata nel Paese.

Sul fronte del pensionamento, fino agli anni 1960 l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) ostacola in alcuni casi il versamento delle rendite di vecchiaia all’estero. Fino all’entrata in vigore della previdenza professionale obbligatoria nel 1985, inoltre, la maggior parte delle casse pensioni non prevede l’opzione di libero passaggio.

Organizzazioni come l’Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori oppure l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) s’impegnano in favore degli interessati al fine di ottenere il riconoscimento di uguali diritti per i cittadini e gli stranieri – un principio propugnato anche dal diritto internazionale – attraverso studi e rilevazioni sulla situazione degli stranieri e la negoziazione di accordi internazionali. Nel 1961 il Consiglio d’Europa emana la Carta sociale europea, che sancisce il diritto dei cittadini stranieri ad accedere alla previdenza sociale, mentre nel 1962 l’OIL adotta la convenzione n. 118 sulla parità di trattamento dei cittadini e degli stranieri in materia di sicurezza sociale. Ad oggi la Svizzera non ha ratificato né la Carta sociale europea né la convenzione dell’OIL, prediligendo invece stipulare convenzioni di sicurezza sociale su base bilaterale.

Negli anni 1960, su pressione della comunità internazionale e nell’interesse dell’industria bisognosa di forza lavoro, le convenzioni bilaterali in materia di politica migratoria concluse alla fine della Seconda Guerra mondiale vengono rinegoziate e completate con convenzioni di sicurezza sociale. La Svizzera conclude accordi con i Paesi a cui è legata da importanti flussi migratori. Se da un lato le convenzioni di sicurezza sociale aprono l’accesso alle assicurazioni sociali, dall’altro il movimento contro l’inforestierimento induce il Governo a contingentare il numero di lavoratori stranieri.

La prima convenzione di sicurezza sociale viene conclusa con l’Italia nel 1962, alla quale due anni più tardi si aggiunge il cosiddetto «accordo sugli Italiani», relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera. Entrambi gli accordi permettono di migliorare la situazione concernente gli assegni per i figli rimasti in Italia e accordano l’accesso all’assicurazione contro la disoccupazione a partire dal quinto anno di soggiorno. In seguito vengono concluse convenzioni di sicurezza sociale generali con la Spagna (nel 1969) e con una serie di altri Stati.

Questi accordi bilaterali permettono di migliorare la situazione dei dimoranti temporanei, mentre lo statuto di stagionale viene definitivamente abolito nel 2002, nel quadro dell’accordo sulla libera circolazione delle persone con l’Unione europea. Per evitare la perdita di diritti in seguito al trasferimento in un altro Stato, l’accordo sulla libera circolazione disciplina anche il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: i cittadini dell’Unione europea, equiparati ai cittadini svizzeri, sono soggetti allo stesso obbligo contributivo e hanno gli stessi diritti in materia di prestazioni sociali. Possono invece ricorrere all’aiuto sociale solo se hanno lavorato almeno un anno in Svizzera, con un regolare permesso di dimora.

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Arlettaz Gérald, Arlettaz Silvia, «L’Etat social national et le problème de l’intégration des étrangers 1890-1925», in Studien und Quellen, 31, pagg. 191–217, 2006; Gees Thomas, Die Schweiz im Europäisierungsprozess.Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konzepte am Beispiel der Arbeitsmigrations-, Agrar- und Wissenschaftspolitik 1947-1974, Zurigo 2006; Lengwiler Martin, «Arbeitsgesellschaft: Kodifizierungen von Arbeit im 20. Jahrhundert», in B. Bernet, J. Tanner (a c.), Ausser Betrieb. Metamorphosen der Arbeit in der Schweiz, Zurigo 2015; HLS / DHS /DSS: Stranieri; Stagionali.

(05/2020)