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Parità dei sessi
Nell’ambito della sicurezza sociale la questione della parità di diritto tra uomo e donna si pone sia per quei rischi che riguardano specificamente solo uno dei due sessi, come la maternità, sia per l’accesso alle assicurazioni sociali. Quest’ultimo è infatti connesso in misura considerevole allo svolgimento di un’attività professionale, cosicché le disparità tra uomo e donna nel mondo del lavoro si ripercuotono anche sul diritto alle prestazioni sociali.
Il diritto di accesso alla sicurezza sociale è impostato in funzione del ruolo di genere che ciascun sesso dovrebbe assumere nella società. Questo concetto non è statico, ma si evolve con il passare del tempo ed è a sua volta influenzato dalle istituzioni della sicurezza sociale, che promuovono determinati ruoli sociali per uomini e donne e norme di vita familiare.
Accesso alle assicurazioni sociali
Sin dall’introduzione dei sistemi di sicurezza sociale, la situazione assicurativa delle donne è peggiore rispetto a quella degli uomini. Nell’ambito delle società di mutuo soccorso, delle casse malati e delle casse di disoccupazione sindacali, ma anche nel contesto delle prime istituzioni dello Stato sociale, la presenza femminile è fortemente sottorappresentata, cosa che si può spiegare solo in parte con una sottorappresentazione sul mercato del lavoro. L’accesso alle assicurazioni sociali è inoltre discriminatorio verso le professioni femminili e in alcuni casi, come in quello dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1942 al 1951, è addirittura precluso alle donne sposate. Laddove ammesse al sistema sociale, le donne sono poi sottoposte a condizioni più sfavorevoli: dagli anni 1930 fino al 1996, per esempio, devono pagare premi più elevati per l’assicurazione malattie a causa dei costi generati da una potenziale maternità. Sempre nel contesto dell’assicurazione contro la disoccupazione, le prestazioni erogate alle donne sono inferiori a quelle destinate agli uomini, mentre fino al 1995 le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sono corrisposte alle donne sposate per il tramite del marito. Verso la fine del 20o secolo, sulla scia anche delle rivendicazioni dei movimenti femministi culminate nell’emanazione della legge federale sulla parità dei sessi nel 1995, viene adottata una serie di misure volte a migliorare le condizioni assicurative delle donne. Nel caso dell’AVS, la parità fra uomo e donna viene raggiunta nel 1995 con la 10a revisione, che porta all’innalzamento dell’età ordinaria di pensionamento delle donne da 62 a 64 anni.
La maternità quale rischio sociale
Con l’inizio del 20o secolo le organizzazioni femminili s’impegnano affinché le donne incinte e le puerpere siano assicurate contro le perdite di guadagno legate alla maternità. Quest’ultima viene riconosciuta a livello costituzionale come rischio sociale con l’introduzione dell’articolo sulla tutela della famiglia nel 1945, ma il mandato costituzionale sarà attuato, dopo una serie di progetti affossati (1984, 1987 e 1999), solo nel 2004, con l’introduzione dell’assicurazione maternità. La nuova regolamentazione contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro, sebbene nel confronto internazionale il minimo legale per il congedo di maternità sia piuttosto ridotto. In tempi recenti sono state avanzate richieste per l’introduzione di un congedo anche per i padri: un intervento parlamentare del 2015 chiede l’introduzione di un congedo paternità di 10 giorni per tutti i lavoratori, da finanziare mediante le indennità di perdita di guadagno.
Accesso al mondo del lavoro e ripartizione di genere dei compiti
Nel corso del 19o e del 20o secolo la partecipazione femminile al mercato del lavoro è sottorappresentata, seppur in diversa misura, e i salari corrisposti alle donne sono inferiori a quelli degli uomini, un fatto, quest’ultimo, che si verifica ancora oggi. Di conseguenza, per molto tempo alle donne resta precluso il "normale" accesso alle assicurazioni sociali, dato che le prestazioni del sistema sociale sono strettamente connesse ai contributi prelevati sul salario. In caso di interruzione del lavoro o di attività a tempo parziale, bisogna dunque mettere in conto una riduzione delle prestazioni. Anche questa condizione interessa più spesso il sesso femminile:
Dal 19o secolo si propaga un ideale di genere che prevede l’uomo lavoratore che provvede al sostentamento della famiglia e la donna impegnata nei lavori di casa e nell’educazione dei figli. La ripartizione di genere dei compiti è legittimata tra l’altro dalla legge sulle fabbriche, che riduce le possibilità di guadagno delle donne proteggendo le donne incinte e le puerpere dal carico di lavoro, senza però prevedere una compensazione della perdita di guadagno. Negli anni 1930 lo scoppio della crisi economica mondiale va ad aggiungersi ai movimenti di protezione della famiglia, rendendo ancora più difficile per le donne l’accesso a diverse professioni. L’attività lucrativa femminile è infatti vista come una sorta di guadagno supplementare e in quanto tale è osteggiata da ampie fasce sociali. Sebbene la maggior parte delle donne lavori anche al di fuori della famiglia, la loro attività professionale è giudicata meno importante ed è dunque anche meno assicurata contro la disoccupazione, la malattia e la vecchiaia. Infine, gli assegni familiari introdotti nei Cantoni in seguito all’introduzione dell’articolo costituzionale sulla tutela della famiglia nel 1945 consolidano il ruolo degli uomini nel sostentamento della famiglia e riducono l’incentivo delle donne sposate a intraprendere un’attività lucrativa. Durante la Seconda Guerra mondiale, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno contribuisce ulteriormente a una ripartizione di genere dei compiti, poiché indennizza in misura consistente solo gli uomini sposati, pur essendo finanziato con i contributi di tutte le persone attive professionalmente (sia donne che uomini). A partire dagli anni 1950, molte donne si ritrovano effettivamente a vivere un’esistenza da casalinghe, dato che l’innalzamento dei salari permette ormai alle famiglie di vivere con un solo reddito.
Conciliabilità tra famiglia e lavoro
Nel confronto internazionale la Svizzera risulta ancora in ritardo per quanto concerne il contributo delle donne alle entrate della famiglia, la spesa pubblica per il congedo maternità e la custodia di bambini nonché le pari opportunità e la parità salariale fra uomo e donna sul mercato del lavoro. Questo è strettamente connesso alla predominanza del modello familiare tradizionale, secondo il quale alla donna spetta il lavoro all’interno delle mura domestiche. Ad eccezione del movimento di protezione della famiglia degli anni 1930 e 1940, la famiglia fatica a trovare spazio nella politica nazionale. È solo a partire dagli anni 1970 che questo tema inizia ad acquisire visibilità, a seguito delle rivendicazioni dei movimenti femministi, del maggiore accesso delle donne alla vita professionale e dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro e all’interno delle strutture familiari (aumento dei divorzi, delle famiglie allargate e di quelle monoparentali). Nonostante la politica a favore della parità tra uomo e donna, ad oggi le pari opportunità non sono ancora una realtà assoluta. Le misure adottate a livello politico si prefiggono in primo luogo di promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro, ma non si occupano di garantire una ripartizione equa del lavoro domestico tra uomo e donna.
Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Brigitte Studer, «Genre et protection sociale», in Axelle Brodiez-Dolino, Bruno Dumos (a c.), La protection sociale en Europe au XXe siècle, Rennes 2014; Brigitte Studer, «Ökonomien der sozialen Sicherheit», in P. Halbeisen, M. Müller, B. Veyrassat (a c.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, Basilea 2012, pagg. 923–974; Carola Togni, Le genre du chômage. Assurance chômage et division sexuée du travail en Suisse (1924-1982), Loskann 2015; Regina Wecker, «Ungleiche Sicherheiten. Das Ringen um Gleichstellung in den Sozialversicherungen», in Associazione svizzera per i diritti della donna (a c.), Der Kampf um gleiche Rechte, Basilea 2009, pagg. 185–194; HLS / DHS / DSS: Storia delle donne; Politica della famiglia.
(12/2016)