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L’assicurazione militare per chi presta servizio militare, civile o di protezione civile

Nel 1901, un anno dopo la bocciatura in votazione popolare dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il Parlamento svizzero riprende una parte del progetto, quella riguardante l’assicurazione militare, che non era stata oggetto di contestazioni. Nasce così la prima assicurazione sociale svizzera che in oltre un secolo di storia fornisce prestazioni sempre più estese a un numero crescente di assicurati.

Chi presta servizio militare si espone a rischi come l’infortunio, la malattia o il decesso. Se i danni alla salute sono permanenti, può essere difficile se non addirittura impossibile guadagnarsi da vivere, una situazione che può portare all’indigenza anche i familiari di un milite. Lo Stato si ritiene responsabile per il destino dei suoi soldati, non da ultimo perché affidando loro la difesa nazionale gli conferisce un mandato colmo di simbolismo. Dalla prima età moderna, i soldati e i membri dell’esercito della maggior parte degli Stati europei sono quindi considerati servitori privilegiati dello Stato. Di conseguenza beneficiano, fra le altre cose, di rendite di vecchiaia e invalidità anticipate rispetto ad altri lavoratori. Come gli Stati esteri che arruolano mercenari svizzeri, anche i Cantoni confederati si sentono responsabili per il benessere materiale dei soldati che subiscono danni fisici, dunque versano indennità per alleviare i bisogni più imminenti. 

La Repubblica elvetica (1798-1803) adotta un primo ordinamento nazionale e approva una legge previdenziale per i soldati e i superstiti. Durante la Restaurazione, la Dieta federale crea una cassa di guerra finanziata dai Cantoni, quest’ultima viene utilizzata per la prima volta durante la guerra del Sonderbund. Le Costituzioni federali del 1848 e del 1874 concedono ai membri dell’esercito un diritto d’indennità che fungerà da base per l’istituzione del regime pensionistico della Confederazione. Le prestazioni sono modeste e corrispondono, secondo il principio previdenziale, all’effettiva necessità delle persone interessate. A partire dal 1874, la Confederazione garantisce ai soldati il diritto a cure e pasti gratuiti fino al recupero della capacità lavorativa.

Per migliorare le prestazioni d’assistenza e permettere ai soldati la cui salute è compromessa di mantenere il loro tenore di vita abituale, su iniziativa dei membri dell’esercito, la Confederazione stipula con la compagnia di assicurazioni Zurigo un contratto che tra il 1887 e il 1895 assicura una parte delle truppe contro gli infortuni e, in caso di danno, versa loro un’indennità per la perdita di guadagno. Nel 1895 la Confederazione assume la gestione di questa assicurazione nonostante sia priva di basi legali.

Un problema dell’assicurazione militare coincide con la sua durata particolarmente limitata: le malattie contratte prima del servizio, e che peggiorano durante quest’ultimo, non sono assicurate. Questa limitazione aveva una sua logica nel testo di legge originario, la Lex Forrer, che combinava l’assicurazione militare con un’assicurazione civile contro le malattie e gli infortuni. Durante la Prima guerra mondiale, il Consiglio federale e il Parlamento riconoscono la complicazione e nelle revisioni totali del 1949 e del 1992, come pure in quelle parziali del 1958 e del 1963, estendono diverse prestazioni. Ad esempio, garantiscono ai membri dell’esercito la parità di trattamento in caso di malattia, mentre la legge del 1901 assicurava i soldati contro le malattie e gli infortuni o solo contro gli infortuni, a seconda dei gruppi e delle attività. Inoltre vengono introdotti indennizzi per i feriti e per i familiari di persone rimaste uccise.

All’inizio del 20° secolo, unicamente i membri dell’esercito possono beneficiare dell’assicurazione militare. Nel 1967 la protezione assicurativa viene invece estesa ai militi della protezione civile, nel 1972 e nel 1993 ai partecipanti del programma di promozione dello sport «Gioventù+Sport», nel 1994 ai membri del Corpo di aiuto umanitario così come agli agenti che prestano servizio all’estero nell’ambito della promozione della pace e nel 1996 a coloro che prestano servizio civile.

Diversamente dalla Suva e dall’assicurazione civile contro gli infortuni, l’assicurazione militare non dispone di un’organizzazione propria. Inizialmente la responsabilità amministrativa spetta alla Divisione per l’assicurazione militare del Dipartimento federale militare. Nel 1979 quest’ultima viene tramutata nell’Ufficio federale per l’assicurazione militare. Dopo l’approvazione nel 1912 della legge sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, viene sollevata una questione rivolta alle opportunità di raggruppare il ramo militare e quello civile, come già prevedeva la Lex Forrer. Le grandi differenze tra i due sistemi di indennizzo portano però ad una rinuncia del progetto. Quasi un secolo dopo, intorno al 2005, l’amministrazione dell’assicurazione militare viene affidata alla Suva. L’assicurazione militare rimane tuttavia un’assicurazione sociale indipendente, che si occupa della gestione di ospedali e sanatori propri. Ad esempio ad Arosa, Montana, Davos, Ragaz e Novaggio, dove si assiste la riabilitazione dei soldati malati, e in particolare ci si occupa dei pazienti affetti da tubercolosi. Durante la Seconda guerra mondiale, l’amministrazione della assicurazione è oggetto di profonde critiche, dato che la gestione dell’aumento di assicurati, a causa della mobilitazione di grandi contingenti, risulta difficile da gestire.

L’assicurazione militare, considerata la prima assicurazione sociale della Svizzera, ha sostituito il principio della previdenza con quello dell’assicurazione per i soldati malati o infortunati. Tuttavia, su un piano puramente tecnico, non è un’assicurazione: non riscuote premi e non calcola i rischi basandosi su principi di matematica attuariale. Anche gli indennizzi introdotti in un secondo tempo per ovviare ai danni immateriali sono diversi da quelli previsti da altre assicurazioni sociali. Il finanziamento dell’assicurazione militare è garantito dalla Confederazione che adempie così al proprio dovere di responsabilità nei confronti di chi, prestando servizio militare, civile o di protezione civile, si ammala o subisce un infortunio.

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Militärversicherungs-Schriftenreihe, 1, 1976 u. 2, 1979; Jmmer Werner A. (1921), Die Entwicklung der schweizerischen Militärinvaliden- und Militärhinterbliebenenfürsorge, Säckingen; Maeschi Jürg (2000), Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Bern; Morgenthaler W. (1939), Militärversicherung, in Handbuch der schweizerischen Volkswirtschaft, 179-80, Bern. HLS / DHS / DSS: Assicurazione militare.

(12/2015)