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Madri, padri e figli

Lo Stato sociale svizzero si occupa di madri, padri e figli su diversi piani. Inizialmente le leggi sulle fabbriche prevedono disposizioni speciali per i bambini e le madri e la tutela della famiglia si concentra sul modello tradizionale di famiglia. Negli ultimi decenni le strutture di custodia collettiva diurna e l’assicurazione maternità hanno permesso di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Quando si prende in considerazione la questione sociale di famiglia e maternità nella prospettiva dei rischi, le persone interessate sono le madri, i figli e i padri. I mezzi e gli obiettivi delle misure a loro tutela, introdotte in contesti storici diversi, variano fortemente.

La tutela dei bambini e delle lavoratrici nelle leggi sulle fabbriche

Fino ad Ottocento inoltrato il lavoro infantile è una realtà quotidiana per varie fasce della popolazione. Nell’agricoltura, i bambini contribuiscono in modo determinante all’economia della casa e del podere fin dall’antichità. Con l’arrivo dell’industrializzazione, il lavoro infantile si estende anche ad attività salariate fuori casa. Il carico in termini di tempo e di sforzo fisico cui sono sottoposti fanciulli spesso di soli 6-10 anni, per esempio nell’industria tessile, è enorme e pregiudica la frequenza scolastica nonché lo sviluppo fisico e intellettuale. Nel 19º secolo, a seguito delle proteste dei promotori delle riforme sociali borghesi, il lavoro infantile nel settore industriale viene progressivamente limitato, nel quadro prima delle leggi sulle fabbriche a livello cantonale e poi della legge federale sulle fabbriche del 1877. Pur vietando il lavoro infantile al di sotto dei 14 anni, quest’ultima si applica unicamente alla produzione in fabbrica ma non al lavoro artigianale a domicilio o all’agricoltura.

La legge sulle fabbriche prevede anche misure di protezione speciali per le donne. In primo piano viene messa innanzitutto la salute delle donne incinte e delle puerpere. Ad esempio, la legge del 1877 prescrive per le madri un periodo di riposo di otto settimane, di cui sei dopo il parto. Il Consiglio federale può inoltre stabilire determinati rami di produzione in cui vietare l’impiego di donne incinte. A ciò si aggiunge poi il divieto del lavoro domenicale e notturno esteso a tutte le donne, il che fa di loro una categoria a parte sul mercato del lavoro, in particolare nell’industria metallurgica e meccanica. La legge non prevede invece una regolamentazione per la perdita di guadagno, rimanendo così un’arma a doppio taglio per le dirette interessate. Le donne incinte e le puerpere sono quindi costrette a prendere un congedo maternità non pagato e trovare da sole, assieme alle famiglie, una soluzione per sopperire alla perdita di reddito. Un certo miglioramento è previsto solo con la legge federale contro le malattie e gli infortuni (LAMI) del 1912, che dà diritto alle puerpere assicurate per sei mesi alle stesse prestazioni concesse in caso di malattia. A seconda dell’assicurazione, queste prestazioni comprendono cure mediche o anche indennità di malattia. Tuttavia, a quel tempo solo una minima parte delle donne è assicurata contro le malattie, cosicché molte di loro rimangono escluse dal miglioramento.

Contemporaneamente, con l’affermarsi dell’attività salariata, nel 19º secolo si consolida anche una percezione dei ruoli in base alla quale la donna svolge attività legate piuttosto al lavoro domestico e alla cura dei figli, mentre al padre è affidato il compito di provvedere alle necessità materiali della famiglia. La conseguenza è un progressivo aumento della dipendenza economica della donna dal marito. Agli uomini si applicano le disposizioni generali della legge sulle fabbriche, senza alcuna protezione particolare per i padri rispetto agli uomini senza figli.

Protezione familiare: rafforzamento del modello tradizionale di famiglia

Negli anni 1930 i dibattiti di politica sociale iniziano a concentrarsi sempre più intorno alla questione della protezione adeguata della famiglia. Da sempre un interesse cardine della politica sociale di stampo cattolico, la tutela della famiglia viene sancita nella Costituzione nel 1945, quale conseguenza indiretta di un’iniziativa del PPD. Il concetto di tutela della famiglia promuove un modello tradizionale, penalizzando le forme familiari che se ne discostano. L’articolo costituzionale chiede l’introduzione di assegni familiari e di un’assicurazione maternità. In entrambi i casi l’attuazione a livello di legge dovrà attendere ancora parecchi anni. Nel corso dei primi vent’anni del secondo Dopoguerra tutti i Cantoni introducono gli assegni familiari e in seguito alcuni di essi prevedono anche assegni di nascita e di formazione. La gestione degli assegni familiari è inizialmente di competenza di casse di compensazione sia private che pubbliche e verrà armonizzata a livello nazionale solo nel 2006.

Il dibattito sulla protezione economica delle famiglie verte in particolare sulla controversia su salario individuale e salario sociale: la questione è se i salari debbano rimunerare unicamente la prestazione lavorativa individuale (salario individuale) oppure tenere conto anche dei doveri sociali che il mantenimento di una famiglia comporta (salario sociale). Il concetto di salario familiare, incentrato sul salario del padre di famiglia e sul numero di figli, ottiene consensi soprattutto tra le cerchie cattoliche conservatrici. Tra i difensori dello stipendio individuale figurano invece i sindacati e i datori di lavoro nonché le organizzazioni femminili, che combattono contro la disparità salariale tra uomo e donna. Tuttavia, anch’esse sono disposte a compensare gli oneri familiari con assegni speciali.

Negli anni 1930, nel contesto della crisi economica, sia le cerchie cattoliche conservatrici che quelle di sinistra conducono agguerrite campagne contro le famiglie con doppio stipendio, e in particolare contro le donne qualificate e sposate che esercitano un’attività lucrativa nel settore pubblico. Se per i conservatori l’obiettivo è quello di consolidare la ripartizione dei ruoli secondo il modello borghese con l’uomo che porta a casa il pane e la donna casalinga, i gruppi di sinistra intendono contestare gli elevati redditi delle famiglie con doppio stipendio provenienti dalle élite sociali.

Assicurazione maternità: riconoscimento dell’attività lucrativa femminile

L’assicurazione maternità viene introdotta infine nel 2004, quasi 60 anni dopo l’introduzione dell’articolo costituzionale sulla tutela della famiglia. Fino ad allora i tentativi di creare questo ramo assicurativo erano stati respinti (nel 1987 e nel 1999), o per l’opposizione al concetto di madre che lavora in contrasto con l’ideale del modello familiare tradizionale, oppure per riserve di politica fiscale. Mentre gli assegni familiari rafforzano il modello tradizionale summenzionato, riducendo l’incentivo per le madri ad esercitare un’attività lucrativa, l’assicurazione maternità migliora sostanzialmente la conciliabilità tra famiglia e lavoro. La nuova assicurazione, finanziata attraverso le indennità di perdita di guadagno, compensa l’80 per cento della perdita di guadagno delle puerpere per la durata di 14 settimane. La sua introduzione rappresenta un importante riconoscimento dell’attività lucrativa delle donne.

Custodia di bambini: la famiglia e il lavoro come la sfida in termini di tempo e di denaro

La conciliabilità tra famiglia e lavoro per uomini e donne non dipende unicamente dall’assicurazione maternità, bensì anche dalla possibilità di finanziare la custodia extrafamiliare di bambini. Quando questa non è garantita, dopo la nascita di un figlio sono principalmente le madri ad abbandonare la vita professionale, il che comporta una disparità tra uomo e donna in termini di opportunità. Inoltre, da un punto di vista economico, l’uscita delle donne dal mondo del lavoro può accentuare carenza di lavoratori qualificati. Dato che la custodia extrafamiliare di bambini non è sempre finanziariamente sostenibile, le madri sole e le famiglie numerose risultano particolarmente esposte al rischio di povertà (il cosiddetto fenomeno della «nuova povertà»).

Le strutture di custodia collettiva diurna (maggiormente presenti nelle regione urbane rispetto a quelle rurali) possono essere private o pubbliche e beneficiare o meno di sussidi pubblici. Negli anni 1990 la mancanza di sufficienti posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia (asili nido, doposcuola, famiglie diurne, scuole ad orario continuato ecc.) in diversi luoghi dà origine a un dibattito pubblico sulla questione, sulla scia del quale il Parlamento avvia un programma per la concessione di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il programma d’incentivazione, entrato in vigore nel 2003 e prolungato due volte (nel 2011 e nel 2015), ha prodotto un sensibile aumento dei posti di custodia.

Quello della conciliabilità tra famiglia e lavoro è un problema che interessa anche i padri che provvedono all’educazione dei figli, sebbene le madri continuino ad essere maggiormente presenti nell’economia domestica e nella cura dei figli. Ad oggi in Svizzera, contrariamente a quanto previsto in altri Paesi europei, i padri non hanno diritto a un congedo paternità, ma beneficiano unicamente di un congedo di 1-5 giorni liberi nell’economia privata e di 10 giorni nell’Amministrazione federale. Negli ultimi anni si è rafforzato il dibattito su diversi modelli per l’introduzione di un congedo di paternità o di un congedo parentale da ripartire tra i due genitori. 

Literatur / Bibliographie / Bibliografia / References: Gaby Sutter, Berufstätige Mütter. Subtiler Wandel der Geschlechterordnung in der Schweiz (1945-1970), Zurigo 2005; Wecker Regina, Studer Brigitte, Sutter Gaby, Die « schutzbedürftige Frau »: Zur Konstruktion von Geschlecht durch Mutterschaftsversicherung, Nachtarbeitsverbot und Sonderschutzgesetzgebung, Zurigo 2001; Aebi Alain, Dessoulavy Danielle, Scenini Romana, La politique familiale et son arlésienne: L’assurance-maternité, Ginevra 1994; HLS / DHS / DSS: Maternità, Paternità, Politica della famiglia; Assegni familiari; Lavoro infantile; Lavoratori, protezione dei.

(05/2020)